Centro Specializzato nella Contabilizzazione del Calore e Ripartizione delle Spese.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

La contabilizzazione e la termoregolazione del calore nei condomini con impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria centralizzati e relativa ripartizione delle spese a consumo sono state introdotte in Italia dal Dlgs. 102/2014, in recepimento della Direttiva Comunitaria 2012/27/UE.

Il decreto introduce una quota totale di spese “volontaria”, dovuta ai consumi volontari delle unità immobiliari componenti in condominio, e una quota “involontaria”, dovuta alle dispersioni dell’impianto di generazione e distribuzione, a cui vanno aggiunte le voci riguardanti le spese di manutenzione ordinaria della centrale termica e quelle di gestione dell’impianto di contabilizzazione stesso.

Nel caso di contabilizzazione diretta i dispositivi di misurazione sono in grado di rilevare l’energia prelevata dalla singola utenza, per cui la quota involontaria, di perdita dell’impianto, viene definita per differenza tra il consumo totale e la somma dei consumi singoli.

Nel caso di contabilizzazione indiretta, invece, vengono rilevate delle unità di ripartizione (UR) che serviranno poi a riproporzionare la quota volontaria tra le diverse unità immobiliari in base ai consumi effettivi. In questo caso non è possibile definire la quota involontaria per differenza e ne sarà necessaria la determinazione in linea teorica, secondo le normative vigenti.

Il Dlgs. 102/2014 prevedeva l’utilizzo della norma UNI 10200 per la definizione della quota involontaria in base alle caratteristiche specifiche dell’impianto condominiale e per il calcolo di specifici millesimi di riscaldamento/ raffrescamento/ acqua calda sanitaria, derivanti dal calcolo del fabbisogno termico delle unità immobiliari, per suddividerla.

Il Dlgs. 141/2016 ha successivamente introdotto, qualora comprovate tramite relazione tecnica asseverata differenze di fabbisogno termico unitario superiori al 50%, la possibilità, da parte dell’assemblea condominiale, di utilizzare criteri di ripartizione della quota involontaria diversi da quelli previsti dalla UNI 10200, a patto di mantenere una quota di almeno il 70% del totale energetico per gli effettivi prelievi volontari.

La più recente norma, il Dlgs. 73/2020, ha infine nuovamente modificato le modalità di ripartizione delle spese, eliminando ogni riferimento alla UNI 10200 e attribuendo una quota di almeno il 50% del totale per gli effettivi prelievi volontari. I consumi involontari possono essere suddivisi, a titolo esemplificativo, per millesimi di proprietà, metri quadri o metri cubi utili, potenze installate, ecc… Tale nuovo criterio resta comunque facoltativo per i condomini in cui alla data di entrata in vigore del Dlgs. 73/2020 si sia già provveduto alla contabilizzazione del calore con relativa definizione dei criteri di riparto spese.

Quale delle norme si decida di utilizzare resta valida la finalità di promuovere, da un lato, il risparmio energetico, responsabilizzando l’utente finale fornendogli uno strumento di regolazione dei prelievi e quindi dei consumi, dall’altro quello di ripartire i costi in proporzione al reale consumo individuale.